CINBO - Regolamento di amministrazione e Contabilità

Art. 10 - Assunzione degli impegni di spese

Le spese sono deliberate dal Consiglio del CINBO o dalla Giunta, se a ciò Delegata.

Le spese sono impegnate quando, sulla base dell'avvenuto stanziamento nel bilancio di previsione, è giuridicamente perfezionata l'obbligazione, determinati la ragione, la somma da pagare e il soggetto creditore.

Le deliberazioni con le quali il Consiglio delega al Direttore o al Vice-Direttore l'assunzione degli impegni e all'effettuazione delle spese relative a singoli capitoli di bilancio, devono indicare i limiti, i criteri e le modalità entro i quali la delega può essere esercitata.

Gli impegni di spesa non possono, in nessun caso, superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio. Gli Impegni devono riferirsi all'esercizio in corso, ad eccezione di quelli relativi a:

  • spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
  • spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
  • spese per affìtti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi, quando ciò rientri nelle consuetudini o quando il CINBO ne riconosca la necessità o la convenienza.

Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. La differenza fra le somme stanziate e le somme impegnate costituisce economia di bilancio.

Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio, costituiscono residui passivi, i quali sono compresi fra le passività della situazione patrimoniale.

Non è ammessa, in nessun caso, l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate nella competenza.