CINBO - Regolamento del Personale

Art. 20 - Obblighi delle parti

  • Nel caso di risoluzione ad iniziativa del Consorzio, quest’ultimo, è tenuto a specificarne, per iscritto contestualmente la motivazione;
  • II caso di risoluzione del rapporto di lavoro indicato nel punto d) dell’art. 19 trova applicazione nei casi di inattitudine acclaratae permanente a svolgere mansioni inerenti al profilo professionale ovvero di svogliatezza e/o negligenza nello svolgimento del lavoro. L’accertamento dell’incapacità professionale e/o dello scarso rendimento deve avvenire a seguito di una molteplicità di fatti che rivelino l’inettitudine del dipendente ad adempiere le mansioni inerenti il suo ufficio.
  • Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro, in tutti i casi in cui il presente regolamento prevede la risoluzione del rapporto dì lavoro è necessario un preavviso fissato come previsto dalla normativa vigente.
  • La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza del predetti termini di preavviso è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il Consorzio ha il diritto di trattenere suquanto dovuto aldipendenteun Importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.