CINBO - Regolamento del Personale

Art. 19 - Cause di risoluzione del rapporto di lavoro

  • La risoluzione del rapporto di lavoro avviene su delibera del Consiglio Direttivo:
    • per scioglimento del Consorzio;
    • nel caso in cui, a seguito di malattia o infortunio sul lavoro, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro nel rispetto della vigente normativa;
    • per licenziamento a seguito di violazioni compiute dal dipendente di gravità tali da compromettere il rapporto di fiducia con il Consorzio e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
    • per licenziamento a seguito di incapacità professionale o scarso rendimento;
    • per licenziamento per motivi disciplinari ai sensi del precedente art. 16;
    • limitatamente al contratti di lavoro a tempo determinato indicati nel punto b) dell’art. 11, è possibile la risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui, per motivi non dipendenti dal Consorzio, non venga erogato o venga interrotto anticipatamente il finanziamento su cui è stato attivato il contratto stesso. In ogni caso il Consorzio è tenuto a corrispondere al dipendente l’intera retribuzione dovuta in relazione al periodo di effettiva attività lavorativa svolta.
    • per dimissioni volontarie accettate.
    • per collocamento a riposo, nel rispetto delta normativa vigente e di quanto previsto dal CCNL di riferimento.
    • per decesso.
  • il dipendente può in qualunque tempo rassegnare le dimissioni dal servizio.
  • L’istanza del dipendente deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consorzio; non deve essere necessariamente motivata e non può contenere l’apposizione di una condizione.
  • Il provvedimento di cessazione del rapporto di lavoro è adottato dal Presidente del Consorzio in esecuzione della delibera suddetta.