CINBO - Regolamento di amministrazione e Contabilità

Art. 2 - Bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è unico, formulato in termini di competenza e di cassa. L’unità elementare del bilancio è il capitolo.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l’ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l’ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell’esercizio in corso, l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell’anno cui il bilancio si riferisce, nonché l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti alla gestione di competenza e a quella dei residui.

Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell’entrata e della spesa, rispettivamente, l’avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.

Tra le entrate da incassare è iscritto, inoltre, come prima posta del bilancio di cassa, l’ammontare presunto del fondo di cassa all’inizio dell’esercizio di cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell’esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale.

Il bilancio di previsione è accompagnato dalla relazione del Direttore del CINBO e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Entro 15 giorni dall’approvazione da parte del Consiglio, negli stessi termini previsti per il bilancio consuntivo, il bilancio di previsione viene trasmesso ai Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.