CINBO - Regolamento di amministrazione e Contabilità

Art. 27 - Inventario dei beni mobili

L’inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

  • La denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
  • II luogo in cui si trovano;
  • La quantità o il numero;
  • II numero di inventario assegnato a ciascuna unità;
  • La classificazione "nuovo", "usato", "fuori uso";
  • II valore.

I mobili e le macchine sono iscritti: al prezzo di fattura, per i beni acquistati e per quelli acquisiti al termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; prezzo di stima o di mercato per quelli posseduti sulla base di altro idoneo titolo giuridico ovvero ricevuti in dono. Ogni bene mobile inventariato viene identificato con l’apposizione di un etichetta o del numero progressivo di iscrizione in inventario. La contabilità del materiale di facile consumo o di modico valore viene tenuta per quantità e per specie a mezzo di idonee scritture. Le aliquote di deperimento stabilite dal Consiglio di Amministrazione, trovano annualmente evidenziazione nell’apposito fondo del passivo della situazione patrimoniale.