Art. 29 - Carico e scarico dei beni mobili
I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni carico firmati dal Direttore e dal consegnatario.
La cancellazione degli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del Consiglio sulla base di motivata proposta del Direttore del CINBO.
Il Provvedimento di cui al comma 2, indica l’eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza del consegnatario ai fini della relazione del buono di scarico.
Art. 29 bis – Gestione dei beni immobili
- Alla gestione di beni immobili provvede l’apposito ufficio indicato con provvedimento del Direttore.
- L’inventario dei beni immobili deve contenere le seguenti indicazioni:
- la denominazione, l’ubicazione, l’uso cui sono destinati e gli uffici cui sono affidati;
- il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
- le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
- il valore iniziale e le successive variazioni;
- gli eventuali redditi.
Art. 29 ter – Gestione degli automezzi
- Il consegnatario controlla il corretto uso degli automezzi e altri mezzi di trasporto accertando che:
- la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal Direttore o da persona appositamente incaricata di disporre il servizio;
- il rifornimento dei carburanti, la sostituzione dei lubrificanti ed i percorsi effettuati siano annotati in apposito libretto di macchina.
- Il consegnatario provvede, al massimo semestralmente, a redigere un prospetto sintetico relativo al consumo dei carburanti e dei lubrificanti, alla manutenzione ordinaria e alle piccole riparazioni e lo trasmette all’ufficio competente.