Art. 11 - Personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato
Il CINBO può assumere personale con contratto a tempo determinato ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (Legge Biagi) e successive modificazioni ed integrazioni nei seguenti casi:
sostituzione temporanea di personale in servizio a tempo indeterminato;
a seguito di finanziamenti ricevuti dal Ministero della Università e della Ricerca (MIUR), dal CNR, dalla Commissione delle Comunità Europee, da altre Amministrazioni statali e da Enti e Organizzazioni pubbliche e privateitaliane e straniere, finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca scientifica presso le Unità di Ricerca e Laboratori. Su tali fondi è possibile attivare contratti a termine, della durata non superiore ai cinque anni, con personale amministrativo e/o segretariale, di ricerca e/o tecnico di comprovata idoneità nello svolgere tali attività, ai sensi dell’art. 4 della Legge sopra indicata.
in relazione al personale assunto a livello dirigenziale, sia per profilo amministrativo che di ricerca.
L’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato può avvenire mediante selezioni a livello locale o per chiamata nominativa con le stesse modalità di cui all’artt. 7 e 8 del presente Regolamento.