Per il personale adibito alle attività di ricerca e/o amministrativo, ai sensi dell’art. 2 della Legge 230 del 18.4.62 il contratto a tempo determinato attivato secondo i punti b) e c) dell’art. 11, può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti e imprevedibili, come l’eventuale prolungamento dell’attività di ricerca, e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato.
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