Art. 19 - Cause di risoluzione del rapporto di lavoro
La risoluzione del rapporto di lavoro avviene su delibera del Consiglio Direttivo:
per scioglimento del Consorzio;
nel caso in cui, a seguito di malattia o infortunio sul lavoro, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro nel rispetto della vigente normativa;
per licenziamento a seguito di violazioni compiute dal dipendente di gravità tali da compromettere il rapporto di fiducia con il Consorzio e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
per licenziamento a seguito di incapacità professionale o scarso rendimento;
per licenziamento per motivi disciplinari ai sensi del precedente art. 16;
limitatamente al contratti di lavoro a tempo determinato indicati nel punto b) dell’art. 11, è possibile la risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui, per motivi non dipendenti dal Consorzio, non venga erogato o venga interrotto anticipatamente il finanziamento su cui è stato attivato il contratto stesso. In ogni caso il Consorzio è tenuto a corrispondere al dipendente l’intera retribuzione dovuta in relazione al periodo di effettiva attività lavorativa svolta.
per dimissioni volontarie accettate.
per collocamento a riposo, nel rispetto delta normativa vigente e di quanto previsto dal CCNL di riferimento.
per decesso.
il dipendente può in qualunque tempo rassegnare le dimissioni dal servizio.
L’istanza del dipendente deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consorzio; non deve essere necessariamente motivata e non può contenere l’apposizione di una condizione.
Il provvedimento di cessazione del rapporto di lavoro è adottato dal Presidente del Consorzio in esecuzione della delibera suddetta.