Art. 18 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari e collegio di conciliazione ed arbitrato
Entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare, il dipendente, ferma restando la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria e fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, sesto comma, della Legge 300/70, può promuovere, anche a mezzo dell’organizzazione sindacale alla quale sia iscritto o conferisce mandato, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato che si pronunci sul provvedimento disciplinare, secondo le disposizioni di Legge e di contratto.
In tal caso il Collegio di conciliazione verrà costituito presso la sede del Consorzio è sarà composto da tre membri scelti dal Direttore dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Chieti.
II Collegio di conciliazione ed arbitrato decide con equo apprezzamento dei fatti e di ogni circostanza e può, oltre che confermare o annullare, ridurre la sanzione o sostituirla con altra di diversa specie a minor gravità.
Saranno in ogni caso applicate le disposizioni previste ai commi 6 e 7 dell’art7 della Legge 20 Maggio 1970, n° 300.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato provvedere anche in ordine alle spese dei procedimento.